Colf e Badanti
Il servizio offerto da SB Caf Milano, presente con propria sede a Milano in Via Grossich, 17 (zona Lambrate) consiste:
- Consulenza sulla tipologia di contratto, livelli e mansioni
- Apertura sostituto e gestione annuale di tutti gli adempimenti
- Lettera di assunzione
- Emissione buste paga
- Emissione attestazione annuale dei redditi
- Calcolo TFR, ferie e permessi
- Emissione MAV trimestrale dei contributi Inps

AMBITO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
Secondo giurisprudenza (Cass.n.5969/1987) si configura un rapporto di lavoro domestico, ancorché espletato in ambito estraneo al focolare domestico, purché si svolga per soddisfare un bisogno del datore di lavoro e non costituisca strumento dell’attività professionale di costui, specie, quando, dalla utilizzazione del servizio stesso, esulino finalità di lucro del datore di lavoro.
DATORE DI LAVORO DOMESTICO
Le prestazioni di lavoro possono essere rese a favore dei seguenti datori di lavoro:
1. Persona singola;
2. Nucleo o gruppo familiare, inteso come coabitazione dei suoi membri legati da un vincolo affettivo e di mutua assistenza;
3. Comunità stabili, siano esse religiose o militari, che, ciò nonostante, riproducono nella loro vita di relazione le stesse regole della vita familiare, replicando, quindi, le caratteristiche tipiche: vincolo associativo, stabilità e permanenza, condivisione di tetto e di mensa, assenza di finalità lucrative.
Il lavoro domestico non può mai essere reso nei confronti di un datore di lavoro imprenditore o libero professionista, ovvero, la normativa non è applicabile quando il lavoratore presta la sua opera non già per le necessità personali del datore di lavoro, ma per il funzionamento dell’attività istituzionale o professionale da questi svolta.
LAVORATORE
Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby-sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc.. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.
Possono essere lavoratori domestici tutti i soggetti in età da lavoro, compresi i minori, purché abbiano assolto l’obbligo scolastico e raggiunto l’età minima di 16 anni.